La qualifica di dirigente spetta al prestatore d’opera che, operando sul piano gerarchico più elevato e quale “alter ego” dell’imprenditore, sia preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale o a quella di un settore autonomo dell’azienda, esplicando la sua attività con ampi poteri discrezionali, pur nel quadro delle direttive dell’imprenditore.
Tale qualifica è caratterizzata dall’autonomia e discrezionalità delle decisioni e della mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dall’ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla condizione dell’intera azienda o di un suo ramo autonomo e non circoscritte a un settore, ramo o ufficio della stessa.
Il dirigente è il dipendente che non solo e non tanto partecipa attivamente alle realizzazione degli obiettivi dell’impresa, quanto piuttosto concorre a definirli, operando significative scelte di politica aziendale.
Ai fini della valutazione in ordine al riconoscimento della qualifica di dirigente, il tratto caratteristico della figura del dirigente d’azienda rispetto a funzioni simili come quella di impiegato con funzioni direttive, va individuato nella autonomia e nella discrezionalità delle scelte decisionali, in modo che l’attività del dirigente influisca sugli obiettivi complessivi dell’imprenditore.
L’attribuzione della qualifica dirigenziale può spettare anche a colui il quale si trovi in una situazione di sottoposizione gerarchica rispetto ad altro dirigente; tuttavia deve essere fatta salva, anche nel dirigente di grado inferiore, una vasta autonomia decisionale, quantunque circoscritta dal potere direttivo di massima del dirigente di livello superiore.
Al fine di stabilire l’esatto inquadramento del dipendente, se l’appartenenza alla categoria dei dirigenti è espressamente regolata dalla contrattazione collettiva, occorre far riferimento, non alla nozione legale di tale categoria, ma alle relative disposizioni della contrattazione ed il giudice ha l’obbligo di attenersi ai requisiti dalle medesime previsti, poiché esse, riflettendo la volontà delle parti stipulanti e la loro specifica esperienza di settore, assumono valore vincolante e decisivo.