Norme e tributi — 20 Novembre 2018

Il comma 2 dell’articolo 6 del Dpr n. 917/86 stabilisce che “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

Secondo l’Amministrazione Finanziaria (risoluzione n. 155 del 24/5/2002) è possibile operare una distinzione fondamentale tra “lucro cessante” e “danno emergente”.

Lucro cessante: si tratta del risarcimento del danno erogato in sostituzione o integrazione del reddito di lavoro, ovvero dell’eventuale mancato guadagno. In tal caso, le somme, in quanto sostitutive del reddito, sono da assoggettare a tassazione.

Danno emergente: si tratta del risarcimento del danno erogato come reintegrazione patrimoniale, senza rappresentare una sostituzione del reddito. In tal caso, le somme non sono tassabili.

Un particolare caso di danno emergente è quello relativo alla perdita delle cosiddette “chance professionali” e cioè conseguente alla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa.

La  chance, infatti, è un ‘entità patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione e la sua perdita configura un danno risarcibile a condizione che il soggetto che agisce per il risarcimento ne provi, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni, la sussistenza.

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