Nei contratti collettivi esiste una voce retributiva che corrisponde alla esigenza di valorizzare l’anzianità di servizio del dipendente presso la stessa azienda.
La scadenza degli scatti è determinata dal contratto collettivo e di solito maturano ogni due o tre anni. Normalmente lo scatto viene maturato all’inizio del mese successivo all’assunzione.
Lo scatto matura solo per l’anzianità acquisita presso la stessa azienda. In caso di cambiamento d’azienda il dipendente inizia a maturare una nuova anzianità.
Anche il valore degli scatti e il numero massimo di scatti raggiungibili sono determinati dai contratti collettivi. Praticamente tutti i contratti collettivi hanno definito una scala di valori ad importo fisso suddivisi per livello contrattuale di inquadramento del dipendente.
La maggior parte dei contratti prevede anche che il valore degli scatti si sommi ai valori precedentemente maturati in base alla situazione contrattuale e di inquadramento raggiunta dal dipendente.
In tutti i contratti collettivi è espressa la clausola di non assorbibilità degli scatti, vale a dire che: se il dipendente ha una retribuzione più elevata del minimo contrattuale, la differenza che solitamente viene identificata con la voce di “superminimo”, non può diminuire al fine di lasciare inalterata la retribuzione.