Se un lavoratore illegittimamente licenziato opta per l’indennità sostitutiva dell’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, prevista ai sensi dell’art. 18 comma 5 della L. n. 300/1970, il datore di lavoro, in caso di ritardato pagamento, è obbligato a corrispondere le retribuzioni fino all’effettiva erogazione dell’indennità medesima.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21421 del 17 ottobre 2011.
Nel caso di specie, due lavoratori vedevano accolta dal Tribunale la richiesta di dichiarare illegittimo il loro licenziamento e, a seguito della sentenza, avevano optato per l’indennità, corrispondente a 15 mensilità, in luogo della reintegrazione; tuttavia, essendo stata tale indennità corrisposta dal datore di lavoro diverso tempo dopo l’esercizio dell’opzione, veniva chiesto l’ulteriore pagamento di quanto maturato fino alla data dell’effettivo adempimento dell’obbligazione.
Il datore di lavoro contestava tale domanda risarcitoria, sostenendo che con la scelta dell’indennità sostitutiva cessava l’obbligo della reintegra, con conseguente estinzione dell’obbligo risarcitorio.
Per la Corte di Cassazione il ricorso è privo di fondamento. Per la Cassazione si può affermare che, nel caso di scelta da parte del lavoratore illegittimamente licenziato dell’indennità sostitutiva della reintegrazione, ai sensi dell’art. 18, comma 5 della L. n. 300/1970, il datore di lavoro è obbligato a pagare le retribuzioni globali di fatto fino all’effettivo pagamento dell’indennità.
Infatti, le previsioni contenute nel citato art. 18 si fondano sul principio di effettiva realizzazione dell’interesse del lavoratore a non subire i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo. Tale principio impedisce al datore di lavoro di tardare nell’erogazione dell’indennità in oggetto con il solo onere aggiuntivo del pagamento di rivalutazione e interessi ex art. 429 c.p.c.