Estese al 2012 l’indennità per i lavoratori a progetto che abbiano perso il lavoro, l’indennità di disoccupazione riconosciuta agli apprendisti licenziati o sospesi per crisi aziendali od occupazionali, nonché la possibilità di impiegare in prestazioni di lavoro occasionale accessorio, in qualsiasi settore produttivo, i lavoratori part time e i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Innanzitutto, la proroga riguarda i collaboratori a progetto: se iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e in possesso degli ulteriori requisiti prescritti, potranno richiedere all’INPS la corresponsione di un’indennità pari al 30% del reddito percepito nel 2011 (nel limite di 4.000 euro).
Le ulteriori condizioni che devono congiuntamente sussistere per l’accesso alla misura sono:
– monocommittenza;
– conseguimento, nel 2011, di un reddito lordo compreso tra 5.000 e 20.000 euro;
– accreditamento presso la Gestione separata di almeno una mensilità di contribuzione nell’anno di riferimento e di almeno 3 mensilità nell’anno precedente;
– assenza di un contratto di lavoro da almeno due mesi;
– dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale (DID).
Per quanto concerne gli apprendisti, la proroga al 2012 riguarda il trattamento integrativo sperimentale, pari all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola per durata massima di 90 giornate, qualora vengano sospesi per crisi aziendali od occupazionali o licenziati da un’azienda presso la quale abbiano un’anzianità di almeno 3 mesi, previo rilascio, da parte degli stessi, della DID e subordinatamente ad un intervento integrativo, pari almeno al 20% dell’indennità spettante, a carico degli Enti bilaterali, secondo modalità da concordare con l’INPS.