L’associazione in partecipazione è un contratto con il quale una parte (l’associante) attribuisce ad un’altra (l’associato) il diritto ad una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, dietro il corrispettivo di un apporto da parte dell’associato.
Tale apporto può assumere diverse forme: apporto di lavoro, apporto di capitale (beni o danaro), apporto misto lavoro-capitale.
L’ASSOCIATO
Nel contratto di associazione in partecipazione, l’associato è colui che offre un determinato apporto (lavoro, capitale o entrambi), e in cambio acquisisce il diritto di partecipare agli utili conseguiti dall’impresa o dal compimento di uno specifico affare. L’associato partecipa all’impresa ma la conduzione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante. L’art. 2553 c.c. stabilisce che “salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto“. Questo significa che se l’impresa produce degli utili, l’associato ha diritto a parteciparvi, se l’impresa va in perdita, l’associato che abbia prestato il proprio lavoro, non conseguirà alcun guadagno. Il compenso periodico percepito dall’associato deve essere considerato come un acconto in attesa della determinazione complessiva dell’utile che verrà effettuata a fine anno.
L’ASSOCIANTE
Nel contratto di associazione in partecipazione, l’associante è colui che, in cambio di un apporto dell’associato, divide parte degli utili della propria impresa o quelli derivanti da un singolo affare. L’associante mantiene la titolarità esclusiva dell’impresa e rimane l’unico soggetto che acquisisce e risponde delle obbligazioni assunte dall’impresa. L’associante non può attribuire altre partecipazioni senza il consenso dell’associato.
DIFFERENZE CON IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il contratto di associazione in partecipazione si differenzia in modo sostanziale dal rapporto di lavoro subordinato in quanto l’associato in partecipazione:
– non è subordinato a un datore di lavoro, ma solo alle direttive generali dell’imprenditore;
– non ha diritto a una retribuzione minima garantita ma partecipa al rischio dell’impresa potendo non conseguire alcun guadagno.
ASPETTI FISCALI
I compensi percepiti dall’associato sono considerati reddito da lavoro autonomo, nel caso in cui l’apporto sia costituito da prestazione di lavoro, o redditi di capitale nel caso di apporto di beni o misto beni-lavoro. Se l’associato è una persona fisica che apporta esclusivamente il proprio lavoro e non svolge altra attività di lavoro autonomo, i compensi percepiti non sono soggetti a IVA, questo significa che l’associato, se non svolge altra attività di lavoro autonomo, non deve aprire partita IVA.
TUTELE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
L’associato, se persona fisica che presta solo il proprio lavoro, avrà l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps. Per i soggetti che non hanno altra tutela previdenziale obbligatoria, l’aliquota è pari al 27,72%, per gli altri soggetti è pari al 17% . Il contributo deve essere versato dall’associante ed è ripartito tra le parti nella misura del 55% a carico dell’associante e del 45% dell’associato.