L’apprendistato è un rapporto di lavoro nel quale l’imprenditore è tenuto a impartire e/o far impartire l’addestramento necessario perché il lavoratore possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.
Per i giovani è un’importante occasione di inserimento lavorativo e di preparazione professionale.
La legge prevede tre tipologie di contratto di apprendistato:
– apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione rivolto a giovani ed adolescenti che abbiano compiuto i 15 anni di età, finalizzato, nel più generale ambito dell’assolvimento dell’obbligo formativo, al conseguimento di una qualifica professionale;
– apprendistato professionalizzante rivolto a soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
– apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione rivolto a soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni (anche in questo caso se in possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni).
Qualora l’apprendista sia portatore di handicap, i limiti di età sopra citati sono elevati di due anni.
Entro i suddetti limiti di età, il rapporto di apprendistato non deve necessariamente esaurirsi, bensì iniziare, in quanto il sopraccitato limite massimo è riferito al momento della costituzione del rapporto stesso.
Il contratto di apprendistato è disciplinato in base ai seguenti principi:
– forma scritta del contratto che deve evidenziare la prestazione oggetto del contratto, il piano formativo e la qualifica da conseguire;
– divieto di collegare il compenso a tariffe di cottimo;
– recesso libero del datore di lavoro possibile a fine contratto nel rispetto dei termini di preavviso;
– recesso permesso in caso di giusta causa e di giustificato motivo;
– indicazione del monte ore per la formazione;
– formazione registrata sul libretto formativo;
– presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Gli apprendisti minori di età vanno sottoposti a visite preventive e periodiche a cura e spese del datore di lavoro.
Al contratto di apprendistato può essere apposto un periodo di prova che non può eccedere la durata di due mesi.
L’apprendista può essere assunto anche con contratto a tempo parziale, purché la durata delle prestazioni lavorative sia compatibile con il raggiungimento della qualifica professionale.
Per quanto riguarda il limite numerico all’assunzione, il datore di lavoro non artigiano può assumere:
– un numero di apprendisti non superiore al 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l’azienda stessa;
– fino a tre apprendisti se non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre.
Per le imprese artigiane i liti numerici sono disciplinati dalla legge quadro di riferimento (Legge 443/1985).
Gli apprendisti possono essere inquadrati in una categoria fino a due livelli inferiore rispetto a quella spettante in base al contratto collettivo applicabile, per i lavoratori non apprendisti.
Durata dell’apprendistato:
– l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione ha durata non superiore a tre anni;
– l’apprendistato professionalizzante ha durata non inferiore a due anni e non superiore a sei secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;
– l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione ha durata definita dalle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative, che stabiliscono anche i principi ai quali debbono uniformarsi questi contratti.
I periodi di servizio in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e purché si riferiscano alla stessa attività .
I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio o servizio militare non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato.
La formazione professionale nell’apprendistato si svolge all’interno dell’azienda mediante affiancamento o all’esterno attraverso la partecipazione ad appositi corsi.
Nel caso di inadempienza nella erogazione della formazione, di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, il datore è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
La formazione effettuata viene registrata nel libretto formativo.
Agevolazioni contributive per il datore di lavoro.
La contribuzione dovuta all’INPS dai datori di lavoro per gli apprendisti è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile.
Per i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze fino a nove lavoratori, l’aliquota del 10% è ridotta di 8,5 punti percentuali per il primo anno di contratto e di 7 punti per il secondo.
La trasformazione a tempo indeterminato del contratto di apprendistato prevede l’agevolazione contributiva per ulteriori 12 mesi.