Con messaggio n. 12441 dell’8 giugno 2011, l’INPS fornisce chiarimenti in merito alla compatibilità della carica di presidente di cooperativa con il rapporto di lavoro subordinato.
L’Istituto, precisa che alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la carica di presidente di società non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato in quanto anche il presidente di società, al pari di qualsiasi altro membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive ed al controllo dell’organo collegiale.
Quindi “anche nei confronti del Presidente di cooperativa può essere ammessa la compatibilità della carica ricoperta con il lavoro subordinato, ogni qual volta ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato ad un organo diverso (consiglio di amministrazione o amministratore unico); il presidente svolga, in concreto e nella veste di lavoratore dipendente, ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge 142/2001, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale”.