A volte, il datore di lavoro, ritenendo non sufficiente il periodo di prova previsto dalla contrattazione collettiva o volendo mantenere comunque la possibilità di risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro, chiede al dipendente di sottoscrivere, fin dall’inizio del rapporto, una lettera di dimissioni senza data, che quindi potrà essere poi utilizzata in qualsiasi momento, ponendo di fatto il lavoratore in una situazione di soggezione psicologica.
Si tratta di una procedura illegittima, in quanto diretta ad eludere norme di legge inderogabili. Tra queste norme imperative rientra anche la disciplina del periodo di prova, periodo nel corso del quale ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro senza necessità di giusta causa o giustificato motivo e senza obbligo di preavviso e che non può avere durata superiore a sei mesi.
Se non fosse previsto un limite massimo inderogabile si potrebbe, per assurdo, ipotizzare un periodo di prova di molti anni, con il risultato che, in un lavoratore potrebbe essere licenziato in qualsiasi momento, a semplice discrezione del datore di lavoro.
In che modo il lavoratore può impedire l’utilizzo della lettera di dimissioni preventiva una volta sottoscritta e consegnata al datore di lavoro?
Una possibile strada da seguire potrebbe essere quella, una volta terminato il periodo di prova, di inviare una lettera raccomandata con la quale si diffida il datore di lavoro dall’utilizzare la lettera di dimissioni in suo possesso in quanto illegittima. In questo caso se il datore di lavoro dovesse comunque utilizzare la lettera, ci si sarebbe quanto meno precostituiti la prova di tale illegittima situazione.