Con la sentenza n. 14713 del 5 luglio 2011, la Corte di Cassazione ha confermato l’applicabilità delle garanzie previste dall’art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) al licenziamento del dirigente. Si stabilisce, in pratica, che le previsioni relative agli obblighi per il datore di lavoro circa le modalità di contestazione al dipendente dei fatti meritevoli di provvedimenti disciplinari e l’adozione di questi ultimi, possono essere applicate anche ai dirigenti. È tuttavia necessario tenere conto della differenza tra dirigente propriamente detto e “dirigente meramente convenzionale”.
Nel caso in oggetto, il giudice di merito aveva dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato a un dipendente con la qualifica di dirigente amministrativo, per violazione dell’art. 7 della L. 300/1970, con conseguente reintegrazione del lavoratore in azienda, ai sensi adell’art.18 della medesima legge. I giudici di merito erano pervenuti a questa conclusione perché ritenevano che il lavoratore licenziato non rivestisse all’interno dell’azienda la qualità di dirigente apicale, bensì quella di dirigente meramente convenzionale.
In conclusione, è necessario verificare se si è in presenza di un dirigente o di uno pseudo-dirigente. Nel primo caso, si applicheranno le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della L. 300/1970, primi tre commi, mentre le conseguenze in caso di violazione di tali garanzie saranno differenziate in base al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva. Nel secondo caso, si applicheranno le garanzie procedurali previste sempre dal citato art. 7, primi tre commi, ma le conseguenze sanzionatorie saranno quelle previste per qualsiasi lavoratore subordinato, con le conseguenze previste dall’art. 18 della stessa legge.