Il superminimo è costituito dalla differenza tra quanto previsto dalla contrattazione collettiva e la retribuzione lorda concordata tra datore di lavoro e dipendente.
Esistono diverse tipologie di superminimo:
Il superminimo collettivo
Il superminimo collettivo è spesso istituito quando in azienda occorre procedere ad un adeguamento contrattuale collettivo che è opportuno tenere separato dal resto delle altre voci che compongono la retribuzione del dipendente. Ad esempio, nel caso di riorganizzazioni aziendali, quando vi sia la necessità di adeguare la retribuzione di interi reparti a quella di altri. Di solito sono immodificabili e pertanto no assorbibili, salvo diverso accordo tra le parti.
Il superminimo congelato
Altra voce che non subisce variazioni né può essere soggetta ad assorbimento.
Ad esempio, nel caso che un dipendente, per effetto di fenomeni di incorporazione, passi da un’azienda dove aveva quattordici mensilità ad una con tredici mensilità. La quattordicesima mensilità viene ripartita sui tredici mesi e viene stabilito per scritto che tale ripartizione da luogo ad un valore chiamato superminimo congelato.
Il superminimo assorbibile
Di norma, in caso di aumento retribuivo previsto dalla contrattazione collettiva, il superminimo individuale è assorbibile. Conseguenza di tutto ciò è che, se in seguito al rinnovo del contratto collettivo viene previsto un aumento retributivo, esso non si somma al superminimo fissato nel contratto individuale e quest’ultimo viene ridotto in tutto o in parte.
Di solito, nella lettera di variazione retributiva o di assunzione, si specifica che il superminimo costituisce anticipazione di futuri aumenti derivanti dai contratti collettivi.