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 |  By In Contratti di lavoro

Il contratto a tempo determinato

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E’ un contratto di lavoro subordinato per cui è fissata una precisa scadenza
ed è discplinato dal D.L. 368 del 2001 e successive integrazioni e modifiche.

Può essere stipulato quando vi siano ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. Ad esempio, per far fronte a picchi temporanei di attività dovuti a circostanze eccezionali o alle attività stagionali, ma anche alla sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, ecc.

L’assunzione a termine non è però ammessa per sostituire lavoratori in sciopero,
per le aziende che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione, per le aziende che sono ammesse alla Cassa Integrazione Guadagni e per le aziende non in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Il contratto di lavoro a tempo determinato deve risultare da atto scritto, nel quale devono essere specificate le ragioni dell’assunzione a tempo determinato. In mancanza, il contratto si considera a tempo indeterminato.
La forma scritta non è richiesta quando la durata del rapporto di lavoro non supera 12 giorni.

Il termine finale del contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, per una sola volta, se il contratto iniziale ha una durata di meno di 3 anni. Comunque la durata complessiva del rapporto di lavoro (durata iniziale + proroga) non può superare i 3 anni.

E’ consentita la riassunzione a termine dello stesso lavoratore solo se fra il vecchio e il nuovo rapporto passa un intervallo minimo di 10 giorni oppure di 20, nel caso il contratto scaduto fosse di più di 6 mesi.

Se il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione complessiva pari al 20% fino al decimo giorno successivo alla scadenza, e pari al 40% per ogni giorno ulteriore.

La legge fissa anche un termine massimo per la prosecuzione oltre la scadenza, termine pari a 20 giorni, se il contratto a termine aveva una durata inferiore a 6 mesi, e a 30 giorni negli altri casi. Se il rapporto di lavoro prosegue oltre i suddetti termini, il contratto deve essere considerato a tempo indeterminato a partire dalla scadenza dei termini.

Il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa a termine presso la stessa azienda per un periodo superiore ai 6 mesi, ha diritto di precendenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti, effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi.

Il lavoratore a tempo determinato ha diritto a ricevere lo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che svolgano la stessa attività, ovvero che abbiano lo stesso inquadramento contrattuale, in proporzione al periodo di lavoro prestato.

Non sono soggetti all’applicazione del Decreto Legislativo 368 del 2001, poiché normati da una specifica e propria disciplina:

  1. rapporti di lavoro tra datori di lavoro agricoli ed operai assunti a tempo determinato
  2. contratti di lavoro temporaneo
  3. contratti di inserimento
  4. contratti di apprendistato
  5. rapporti di lavoro instaurati con aziende che esercitano il commercio all’ingrosso, importazione ed esportazione di prodotti ortofrutti coli
  6. assunzione a termine di lavoratori in mobilità
  7. assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità
  8. contratti a termine stipulati con lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento di anzianita’

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