Le Agenzie per il lavoro, conosciute anche come Agenzie di lavoro interinale o Agenzie di somministrazione lavoro, possono essere di grande aiuto nella ricerca di lavoro poiché è ad esse che si rivolgono le aziende quando hanno bisogno di trovare rapidamente personale. Per questo motivo presentare la propria candidatura alle Agenzie può essere molto utile quando si cerca lavoro.
La Somministrazione di lavoro è una forma di lavoro subordinato introdotta dal D. lgs. n° 276/2003 e sostituisce il rapporto di lavoro interinale istituito dalla legge n° 196/1997.
La somministrazione di lavoro prevede il coinvolgimento di tre soggetti:
– il somministratore, un’Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto con un lavoratore;
– l’utilizzatore, un’azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale;
– il lavoratore.
Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti:
– il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra Agenzia e azienda
– il contratto di lavoro concluso tra Agenzia e lavoratore.
Con questa modalità contrattuale, una azienda può rivolgersi a un un’agenzia per il lavoro per utilizzare il lavoro di una persona assunta però dall’Agenzia.
In ogni caso, il rapporto lavorativo è tra il lavoratore e l’Agenzia per il lavoro che per legge dovrà riconoscere al lavoratore lo stesso trattamento economico e normativo previsto per i dipendenti dell’azienda utilizzatrice.
Per il contratto di somministrazione è richiesta la forma scritta, in mancanza della quale il contratto è nullo e i lavoratori sono definiti dalla legge come dipendenti dell’azienda utilizzatrice.
Il lavoratore è alle dipendenze del somministratore ma svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’azienda utilizzatrice.
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato per:
– far fronte a esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore
– esigenze temporanee, indicate dalle clausole dei contratti collettivi che avranno efficacia fino alla loro naturale scadenza
L’agenzia per il lavoro offre, di norma, contratti a tempo determinato, sia tempo parziale (part time) che a tempo pieno (full time).
I contratti sono della durata massima di 12 mesi. Ogni contratto può essere oggetto al massimo di quattro proroghe della durata massima di 6 mesi ciascuna.
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa esclusivamente per i casi elencati dal D. Lgs. 276/2003 art. 20 c. 3, e in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.