Le dimissioni hanno effetto quando giungono a conoscenza del datore di lavoro; conseguentemente, da quel momento non possono più essere revocate senza il consenso del datore di lavoro (Cassazione 20/11/90 n. 11179).
Esistono però dei casi, individuati dalla giurisprudenza, nei quali è possibile revocare le dimissioni con il conseguente ripristino del rapporto di lavoro, anche senza il consenso del datore di lavoro.
Sono annullabili le dimissioni rassegnate dal lavoratore che si trovava in uno stato di incapacità di intendere e di volere. E’ stato precisato che non è necessaria la totale privazione di tali facoltà ma è sufficiente la loro menomazione, comunque tale da impedire la formazione, da parte del lavoratore, di una volontà cosciente.
Un’altra ipotesi ricorre allorquando le dimissioni siano state rassegnate dal dipendente a seguito di indebite pressioni esercitate da datore di lavoro e configurabili alla stregua di una violenza morale. E’ il caso, per esempio, del datore di lavoro che prospetta al lavoratore le dimissioni in alternativa al licenziamento o alla denuncia penale. Più in generale, tale ipotesi ricorre quando il datore di lavoro si proponga di ottenere ingiusti vantaggi, prospettando le dimissioni come alternativa all’esercizio di un proprio diritto .
Un’ultima ipotesi è configurabile in caso di dolo del datore di lavoro, allorché quest’ultimo abbia indotto il lavoratore alle dimissioni, per mezzo di una falsa rappresentazione della realtà.