Le prestazioni occasionali sono attività lavorative di natura autonoma realizzate senza il vincolo della subordinazione e con il carattere dell’occasionalità e possono riguardare qualsiasi genere di attività lavorativa, purchè di natura autonoma.
Non è richiesta l’apertura di una partita IVA e il corrispettivo versato dal datore di lavoro è soggetto ad una ritenuta d’acconto del 20%.
La durata del contratto, al servizio dello stesso committente, non può superare i 30 giorni nello stesso anno solare e il compenso non può superare i 5mila euro.
Nel caso il reddito annuo sia superiore a tale cifra vi è l’obbligo di iscrizione nella gestione separata INPS prevista per i collaboratori.
Il lavoro occasionale accessorio riguarda prestazioni di natura occasionale svolte da persone non ancora entrate nel mercato del lavoro (disoccupati, casalinghe, disabili) o in procinto di uscirne (pensionati) o ancora da soggetti a rischio di esclusione sociale.
Solo alcune attività possono essere regolate da questa forma di contratto come:
– Piccoli lavori domestici a carattere straordinario, come l’assistenza ai bambini, alle persone anziane, ammalate o con handicap.
– L’insegnamento privato.
– I piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione di edifici.
– La collaborazione a manifestazioni culturali, sociali o sportive.
– La collaborazione con associazioni di volontariato ed enti pubblici per l’esecuzione di lavori di solidarietà o di emergenza .
L’attività occasionale di tipo accessorio non deve superare i 30 giorni in un anno solare, anche se a favore di più committenti, e i compensi per tale attività complessivamente non devono superare i 3000 euro.