Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 26385 del 30 dicembre 2010), nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, le somme percepite dal lavoratore a seguito della transazione della controversia, avente a oggetto il risarcimento del danno per illegittimo licenziamento, sono assoggettate a ritenuta d’acconto e a tassazione separata.
Più in generale, la Corte di Cassazione nell’affrontare la questione della tassazione delle somme percepite a titolo di risarcimento del danno, ha consolidato il principio secondo cui le indennità risarcitorie corrisposte in sede transattiva, ove siano ricollegabili al pregresso rapporto lavorativo, debbano essere escluse da imposizione solo ove non vadano a ristorare un danno da lucro cessante (v. anche recentemente Cass. n. 19199 del 06 settembre 2006), ovvero distinguendo:
Il lucro cessante
In via generale, il lucro cessante consiste nel guadagno o accrescimento patrimoniale che il creditore avrebbe potuto conseguire se il debitore avesse adempiuto regolarmente e senza ritardo l’obbligazione assunta, configurandosi, quindi, come un mancato guadagno in conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del ritardo.
Occorre, di conseguenza, un nesso causale tra il mancato guadagno del creditore e l’inadempimento del creditore.
L’onere della prova è a carico del creditore e il danno, ove non possa essere provato, é liquidato dal giudice in via equitativa.
Il danno emergente
In via generale, il danno emergente consiste nell’effettiva perdita subita dal danneggiato. Tale danno emerge sia in sede di danno contrattuale, derivante dall’inadempimento del debitore che da un danno extracontrattuale prodotto da un atto illecito altrui (art. 2043 c.c.). In questo caso ci si trova di fronte ad un danno che provoca un impoverimento patrimoniale immediato del danneggiato e non prospettico, come nel caso di lucro cessante.
In sostanza possono ricadere nel risarcimento danni escluso da tassazione tutti quei riconoscimenti che pur erogati a un lavoratore in connessione con il rapporto di lavoro, siano riconosciuti, non per reintegrare il suo trattamento economico, ma per indennizzarlo di una perdita specifica (ad es. rimborsi spese impreviste o non contrattuali) ovvero per nocumenti o disagi subiti (ad esempio demansionamento, mobbing o danno biologico).