I contratti di solidarietà sono dei contratti collettivi stipulati tra datore di lavoro e i sindacati maggiormente rappresentativi il cui scopo è di favorire l’occupazione.
Sono disciplinati dalla L. 863/1984 di conversione del D.L. 726/1984 che prevede due diverse tipologie:
– contratti di solidarietà difensivi che sono diretti ad evitare la riduzione del personale;
– contratti di solidarietà espansivi finalizzati ad incrementare l’occupazione.
Entrambi i tipi di contratto utilizzano la riduzione dell’orario di lavoro a fini occupazionali, con la differenza però che, mentre i contratti difensivi sono stipulati da imprese in crisi, quelli espansivi non sono legati ad una crisi aziendale di nessun genere ma, seguono il principio di solidarietà tra lavoratori occupati e quelli disoccupati. Questa tipologia ha avuto, però, scarsissima applicazione.
La legge prevede due tipologie di contratti di solidarietà:
– TIPO A, contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS
– TIPO B, contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane
CONTRATTI TIPO A
Possono fare ricorso ai contratti di solidarietà di tipo A tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.
A chi spetta
A tutto il personale dipendente ad esclusione di:
– dirigenti;
– apprendisti;
– lavoratori a domicilio;
– lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
– lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.
I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui l’azienda dimostri “il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro”.
Quanto spetta
La norma generale prevede, per le ore di riduzione di orario, un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa. Per gli anni 2009 e 2010, l’ammontare dell’integrazione spettante ai soli lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva, è elevata all’80% della retribuzione persa.
Durata
I contratti di solidarietà possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (36 mesi per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno).
Qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima prevista un nuovo contratto, per le medesime unità aziendali, può essere stipulato trascorsi dodici mesi dal termine del precedente accordo.
CONTRATTI TIPO B
Con la legge 236/93, art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l’istituto dei C.d.S. anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione.
A chi spetta
Ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, dipendenti da:
– imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS, e che abbiano avviato la procedura di mobilità;
– imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali;
– imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali;
– imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti.
Quanto spetta
Un contributo pari al 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore che per l’azienda.
Durata
Massimo 24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga se non vi sia soluzione di continuità.