Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
Il contratto di inserimento prende il posto del contratto di Formazione Lavoro e riguarda:
– persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
– disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
– disoccupati, o persone che stanno per perdere il lavoro, con più di 45 anni;
– lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
– donne di qualsiasi età che risiedono in un’area geografica con un tasso di occupazione femminile inferiore di almeno il 20% di quello maschile, o con un tasso di disoccupazione femminile sia di più del 10% di quello maschile;
– persone affette da un grave handicap fisico, mentale, psichico.
Il contratto di inserimento deve avere forma scritta e contenere l’indicazione precisa del progetto individuale di inserimento. La mancanza di forma scritta comporta la nullità del contratto e la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato
La durata può essere dai 9 ai 18 mesi e arrivare ai 36 per portatori di handicap grave.
Non può essere rinnovato, eventuali proroghe sono ammesse esclusivamente fino al raggiungimento del limite massimo di durata previsto.
Al contratto è affiancato un programma individuale di inserimento e almeno 16 ore di formazione teorica, per permettere al lavoratore di adeguare le sue conoscenze rispetto al ruolo che dovrà ricoprire..
Come nel caso del precedente contratto di Formazione Lavoro, il dipendente può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto quanto previsto dal contratto collettivo per la mansione ricoperta.
I contratti d’inserimento possono essere stipulati a condizione che il datore abbia mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di inserimento scaduti nei 18 mesi precedenti la nuova assunzione. Tale limite non è rilevante se negli ultimi 18 mesi è scaduto un solo contratto di inserimento.
Ai contratti d’inserimento stipulati con soggetti svantaggiati (quindi a tutte le categorie sopra indicate con l’eccezione relativa alla categoria dei giovani tra i 18 e 29 anni) si applicano le stesse agevolazioni contributive previste in precedenza per i contratti di formazione e lavoro che variano secondo la tipologia del datore e dell’area territoriale.
Per le imprese del Mezzogiorno e per quelle artigiane le agevolazioni sono le stesse previste per gli apprendisti. Per gli altri soggetti l’agevolazione varia dal 25% al 50% dei contributi ordinari.