Il contratto di lavoro a chiamata o intermittente (job on call) è il contratto con il quale il lavoratore pone la propria energia lavorativa a disposizione del datore di lavoro che la utilizzerà in modo discontinuo o intermittente.
Il lavoro intermittente è disciplinato dagli articoli 33-40 del D. Lgs. 276/03 e successive modificazioni.
Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per:
a) lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi nazionali o territoriali;
b) per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;
c) prestazioni da rendersi nell’arco del fine settimana, delle vacanze natalizie, delle vacanze pasquali e delle ferie estive.
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Contenuto e forma del contratto
– Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
– Il contratto di lavoro intermittente richiede, ai fini della prova, la forma scritta.
– Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso senza la previsione dell’obbligo, da parte del lavoratore, di rispondere alla chiamata del datore di lavoro o, viceversa, con la previsione dell’obbligo di risposta alla chiamata. In quest’ultimo caso il lavoratore ha diritto alla percezione di un’indennità di disponibilità per i cosiddetti periodi di attesa.
Nel caso di rifiuto ingiustificato di risposta, ove nel contratto ne sia stata prevista l’obbligatorietà, alla chiamata del datore di lavoro, oltre alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno eventualmente provocato con l’inadempimento, il lavoratore è tenuto alla restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto.
– Il datore di lavoro deve manifestare espressamente al lavoratore la chiamata con almeno un giorno lavorativo di preavviso.
Trattamento economico e normativo
Il lavoratore intermittente ha diritto ad un trattamento economico, in proporzione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, non inferiore a quello previsto per gli altri lavoratori dipendenti di pari livello ed analoghe mansioni.
Durante i periodi di non lavoro (cosiddetta attesa) il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico, salvo l’indennità di disponibilità se prevista, né alcun diritto tipico dei lavoratori dipendenti.
L’ammontare dell’indennità di disponibilità, stabilita dai contratti collettivi, non può essere inferiore al 20% della retribuzione prevista dal contratto collettivo applicato.