Le modalità di fruizione delle ferie sono definite dai contratti collettivi. Il modo in cui un contratto collettivo determina il periodo di ferie non è sempre uguale. Alcuni contratti precisano la durata in settimane, altri in giorni lavorativi o di calendario.
Di norma, la durata delle ferie è commisurata all’anno solare, per cui ogni mese il dipendente matura un dodicesimo del periodo complessivo annuo previsto dal contratto.
Le ferie maturano sempre quando vi sia una prestazione di lavoro oppure durante gli eventi protetti (infortunio, maternità, malattia). Le ferie non maturano durante i periodi di aspettativa e durante i periodi di preavviso non prestato.
Le ferie vengono godute generalmente con le stesse modalità definite per la loro maturazione. Per i contratti che dispongono la maturazione in settimane, può esserci un problema quando l’orario di lavoro è distribuito su cinque giorni. In questo caso, vengono solitamente previsti coefficienti di raccordo per scaricare i giorni di ferie goduti. Ad esempio, i metalmeccanici utilizzano il coefficiente 1,2 in caso di calcolo delle ferie godute su cinque giorni lavorativi. Un giorno di ferie usufruite viene computato come 1,2 giorni di ferie godute.
La malattia insorta durante il periodo di ferie, ne sospende il godimento.
Nelle situazioni di difficoltà economica del datore di lavoro, al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione o ai licenziamenti collettivi, può essere deciso di usufruire delle ferie residue. Tale misura, se stabilito attraverso accordi aziendali collettivi, è legittima.
In caso di licenziamento o dimissioni, le ferie residue non possono essere imposte al dipendente durante il periodo di preavviso.
Durante il periodo di godimento delle ferie il dipendente ha diritto al pagamento della normale retribuzione.
Nel caso il dipendente cessi il rapporto di lavoro senza aver usufruito di tutti i periodi di ferie maturati, gli viene liquidato il valore corrispondente alle ferie maturate e non godute.