Ai sensi dell’art. 2103 c.c., è illegittima l’assegnazione al lavoratore di nuove mansioni che non consentano la conservazione del bagaglio professionale acquisito.
Il demansionamento si connota per sua natura nell’abbassamento del livello di prestazioni del lavoratore con una sottoutilizzazione delle sue capacità e una consequenziale apprezzabile menomazione della sua professionalità, della sua collocazione in ambito aziendale nonché con perdita di chance ovvero di ulteriori potenzialità occupazionali o ulteriori possibilità di guadagno.
L’esercizio del c.d. ius variandi da parte del datore di lavoro è legittimo purché avvenga nel rispetto di due fondamentali limiti:
– un limite di carattere oggettivo, essendo necessario che le nuove mansioni siano incluse nella stessa area di inquadramento del lavoratore;
– un limite soggettivo, nel senso che le nuove mansioni devono essere professionalmente affini a quelle svolte in precedenza e che tali nuove mansioni devono armonizzarsi con le capacità professionali già acquisite dal lavoratore durante il rapporto di lavoro, consentendone ulteriori affinamenti e sviluppi e impedendo, quindi, qualsiasi degrado e mortificazione (intese come professionalità) del lavoratore
Quando sussiste una situazione di demansionamento, il lavoratore non può sospendere in tutto o in parte l’attività lavorativa se il datore di lavoro assolve tutti gli altri propri obblighi (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, garanzia del posto di lavoro). Una parte può rifiutare la propria prestazione contrattuale soltanto se l’altra parte è totalmente inadempiente e non anche quando vi sia contestazione su una soltanto delle obbligazioni a carico dell’altra parte, peraltro non incidente sulle immediate esigenze vitali del lavoratore.
Nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l’esternalizzazione dei servizi o la loro riduzione a seguito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori a quelle precedentemente svolte, non si pone in contrasto con la legge.