Sono esplicitamente vietati gli accertamenti sanitari condotti direttamente da parte del datore di lavoro: il controllo può essere effettuato solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali, i quali sono tenuti a disporlo quando il datore lo richieda.
La richiesta di visita di controllo (anche telefonica, purché seguita da richiesta scritta) può essere formulata già dal 1° giorno di assenza del lavoratore. Va indirizzata alla sede INPS nella cui circoscrizione si trova il luogo dove il lavoratore è ammalato. La richiesta è comunicata immediatamente dall’INPS al medico, che deve effettuare la visita nella stessa giornata se la comunicazione è stata effettuata nelle ore antimeridiane, non oltre la giornata successiva negli altri casi.
L’INPS deve comunicare tempestivamente ai datori di lavoro l’esito dei controlli sia ai fini della conoscenza della data di rientro del lavoratore sia ai fini dell’eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari per assenza ingiustificata.
Il lavoratore ha l’obbligo di rendersi reperibile, per l’effettuazione delle visite di controllo, presso il luogo indicato sul certificato medico tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 17,00 alle 19,00.
Salvo che sia esplicitamente stabilito dal contratto di lavoro, il dipendente non deve comunicare preventivamente all’organo di controllo l’indifferibile assenza al domicilio.
Per il medesimo lavoratore, nella stessa giornata, non può essere avanzata, alla competente ASL, una seconda richiesta di visita di controllo sullo stato di malattia; è invece consentita la reiterazione delle visite di controllo in più giorni successivi.
L’ingiustificata assenza non coincide necessariamente con la materiale assenza dal domicilio nelle fasce orarie, potendo essere integrata da qualsiasi condotta del malato (presente in casa) che abbia impedito l’esecuzione del controllo per incuria o negligenza.
Il giustificato motivo di esonero del lavoratore dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare non si identifica con il concetto di forza maggiore ma ricorre in presenza di un ragionevole impedimento ovvero di una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile. L’onere della prova ricade sul lavoratore.