La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2012, ha dichiarato la piena conformità alla Costituzione, nonché alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) dell’art. 12, comma 11, del DL 78/2010. Si tratta della norma di interpretazione autentica con la quale il Legislatore ha inteso risolvere in via definitiva la questione concernente l’obbligo, per il socio di una srl che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e che, nel contempo, sia anche amministratore, riscuotendo un apposito compenso, di iscriversi e di versare i contributi sia alla Gestione commercianti per la prima attività che presso la Gestione Separata per la seconda, oppure soltanto presso la Gestione previdenziale istituita per l’attività prevalente.
Va ricordato che l’INPS e la giurisprudenza di merito hanno da sempre sostenuto la legittimità della doppia iscrizione. In senso opposto si era espressa, invece, la prevalente giurisprudenza di legittimità, giungendo ad affermare a Sezioni Unite, con la sentenza n. 3240/2010, l’applicabilità del principio della prevalenza anche al socio lavoratore e amministratore di srl commerciale. Pochi mesi dopo, però, l’orientamento dell’INPS è stato recepito a livello legislativo: l’art. 12, comma 11, del DL 78/2010, infatti, ha sancito il principio della doppia contribuzione.
Con la sentenza in oggetto la Consulta ha ribadito che il Legislatore può emanare disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale. È indubbio, inoltre, che tale soluzione, determinando il superamento di una situazione di oggettiva incertezza, abbia contribuito a realizzare principi di interesse generale e di rilievo costituzionale, quali la certezza del diritto e l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.