Sul sito www.italialavoro.it è stato pubblicato l’avviso di Italia Lavoro S.p.A. finalizzato a incentivare l’utilizzo del contratto di apprendistato, mediante la concessione di contributi per la stipula di contratti di apprendistato.
Italia Lavoro Spa, opera in qualità di organismo di assistenza tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è soggetto attuatore del Programma AMVA (Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale) promosso dal Ministero medesimo.
L’avviso prevede l’assegnazione, alle imprese beneficiarie, di un contributo di 5.500 euro per ogni lavoratore assunto a tempo pieno con contratto di apprendistato per la qualifica professionale oppure di 4.700 euro per ogni lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Tali contributi non sono cumulabili con altri incentivi finalizzati all’assunzione erogati da Italia Lavoro S.p.A. a favore del medesimo lavoratore.
I contratti di apprendistato per i quali poter avanzare richiesta di contributo devono essere stipulati esclusivamente da datori di lavoro privati che abbiano la sede operativa sul territorio nazionale.
Il datore di lavoro interessato potrà presentare la domanda di contributo fino al 31 dicembre 2012, unicamente attraverso il sistema raggiungibile all’indirizzo http://amva.italialavoro.it.
Alla data di presentazione della domanda di contributo, i soggetti beneficiari dovranno essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento, con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e con il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi.
I lavoratori assunti devono possedere il requisito di lavoratori “svantaggiati” come definito dal Reg. (CE) n. 800/20082 (soggetti che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale, ecc.), oppure non devono aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il datore di lavoro beneficiario, la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti.
In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro nei primi 6 mesi dalla stipula del contratto, l’impresa beneficiaria dovrà restituire all’ente erogatore l’intero contributo riconosciuto; qualora siano decorsi 6 mesi dalla stipula del contratto, dovrà restituire un importo proporzionale al periodo intercorrente tra la data di dimissioni e un periodo di riferimento convenzionalmente calcolato in 12 mesi a decorrere dalla data di assunzione. Non è ammessa in nessun caso la sostituzione dei lavoratori per i quali è stato concesso il contributo.