Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28, in attuazione della Riforma del Processo Civile (l. 69/2009), ha introdotto un nuovo istituto, la mediazione civile e commerciale, come strumento per giungere alla conciliazione.
Da marzo 2011 la mediazione deve essere esperita, a pena di improcedibilità, nei casi di controversie relative a: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità.
Il Mediatore Civile è “la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”.
Attraverso la mediazione obbligatoria, lo Stato conta di ridurre sensibilmente le cause di fronte ai Tribunali.
Per riuscire a fare con successo i mediatori e ottenere un alto numero di conciliazioni occorreranno due competenze basilari: la conoscenza del diritto e la padronanza delle tecniche di gestione del conflitto.
Per diventare mediatore è necessario:
– essere in possesso di un qualunque titolo di laurea, anche triennale, o in alternativa, essere iscritti a un qualunque Ordine o Collegio Professionale;
– essere in possesso di una specifica formazione (che si ottiene con la partecipazione ad un corso di 54 ore e con l’impegno ad un aggiornamento tramite altri corsi della durata di 18 ore biennali);
– essere in possesso dei basilari requisiti di onorabilità;
– aderire a un regolamento formulato dall’organismo di mediazione che oltre ad aspetti formali prevede l’impegno alla terzietà, alla riservatezza e impone il segreto professionale (specificamente regolamentato dalla legge).
La legge prevede quattro soggetti fondamentali:
– gli Organismi di Mediazione, ai quali il cittadino che voglia intentare una causa deve preliminarmente rivolgersi per svolgere la mediazione;
– gli Enti di formazione, pubblici o privati preposti alla formazione e all’aggiornamento dei mediatori di cui legge prevede le procedure di accreditamento presso il Ministero;
– i Mediatori, che possono convenzionarsi con non più di cinque Organismi di mediazione e di cui, presso il Ministero, è istituito un elenco;
– i Formatori e Responsabili Scientifici, dei quali presso il Ministero è istituito un elenco.