L’art. 26 del DL 98/2011 ha confermato anche per l’anno 2012, la possibilità di assoggettare a un regime fiscale agevolato le somme:
– correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante per la competitività aziendale;
– erogate ai dipendenti privati in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti dai sindacati più rappresentativi sul piano nazionale, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011.
La manovra non ha specificato l’entità dell’agevolazione, demandando al Governo la determinazione del sostegno fiscale in essa previsto, “nei limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilità”.
Si ricorda che per fruire dell’agevolazione nell’anno in corso (2011) è necessario che siano stati sottoscritti accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali. Con la circolare n. 19/2011, il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate hanno escluso la possibilità di assoggettare all’imposta sostitutiva le somme erogate nel 2011 prima della stipula dei suddetti accordi o contratti e ciò anche quando gli stessi prevedano la retroattività al 1° gennaio delle proprie disposizioni.