Con la circolare n. 36/2011, l’INAIL ha fornito indicazioni in ordine alle misure contro l’utilizzo di manodopera irregolare.
La circolare si sofferma sui presupposti per l’individuazione del lavoro sommerso e, in particolare, sull’applicazione della maxisanzione.
La scelta di circoscrivere l’applicabilità della sanzione ai soli lavoratori subordinati, impiegati in assenza di preventiva comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego, rappresenta uno degli aspetti di maggiore novità rispetto alla disciplina previgente.
Viene ribadito il principio che l’applicazione della sanzione presuppone la dimostrazione, da parte del personale ispettivo, che il rapporto di lavoro si sia concretamente sviluppato con le caratteristiche del lavoro subordinato.
Altre precisazioni importanti riguardano l’inapplicabilità della sanzione al datore di lavoro che si ravveda prima dell’accesso ispettivo. Si conferma che, ove non sia scaduto il termine per il primo adempimento contributivo, il datore di lavoro che non abbia effettuato la comunicazione preventiva può andare esente dalla sanzione con la semplice comunicazione al Centro per l’impiego da cui risulti la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro; dopo la scadenza del suddetto termine, invece, è necessario che il datore di lavoro abbia denunciato spontaneamente la propria situazione debitoria entro 12 mesi dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi o premi, abbia effettuato la comunicazione al Centro per l’impiego con l’indicazione della data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e provveduto, altresì, al pagamento dei contributi e dei premi dovuti, nonché delle relative sanzioni civili, entro 30 giorni dalla denuncia.
Riguardo gli organi che possono irrogare la sanzione, la circolare precisa che sono competenti tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza