Il contratto part time è valido anche se stipulato verbalmente, con la precisazione, che ai fini dell’accesso ad una contribuzione previdenziale ridotta è richiesta comunque la forma scritta.
Questo è la decisione espressa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11584 del 26 maggio 2011.
A seguito delle disposizioni normative seguite alla L. n. 863/84, la forma scritta del contratto a tempo parziale è richiesta ai fini della prova, come espresso agli artt. 2 e 8 del DLgs. n. 61/2000; la mancanza di forma scritta non determina la nullità del contratto, ma fa presumere la sussistenza di un rapporto di lavoro tempo pieno.
Nel caso in oggetto, l’INPS era ricorsa in Cassazione contro la sentenza dei giudici di merito che annullava le cartelle esattoriali emesse nei confronti di un datore di lavoro che aveva assunto alle sue dipendenze, un lavoratore a part time, ma senza contratto in forma scritta e versando la relativa minore contribuzione.
In sostanza, l’INPS aveva richiesto all’azienda la maggior contribuzione calcolata sul tempo pieno in quanto, ai sensi del DL 726/1984 (convertito nella L. 863/84) il contratto di lavoro a tempo parziale doveva essere stipulato in forma scritta ai fini della validità.
Per i giudici della Corte di Cassazione, il ricorso dell’INPS risulta fondato in virtù di un consolidato indirizzo giurisprudenziale costituito, in particolare, dalle sentenze: Cass. n. 12269/2004, Cass. n. 11011/2008 e Cass. n. 52/2009.
Per i giudici della Cassazione, ai sensi del richiamato orientamento giurisprudenziale, il contratto a tempo parziale, prima dell’entrata in vigore della L. 863/84, era valido anche se intervenuto oralmente, ed il principio era rimasto intatto anche a seguito dell’entrata in vigore di tale legge, ma precisando che ai fini dell’ottenimento del regime contributivo ridotto, si richiedeva il requisito della forma scritta.