Il lavoratore che dimostri di non appartenere al settore sottoposto al licenziamento collettivo, va reintegrato. Questo anche se la scelta di licenziare il dipendente era motivata della minore anzianità di servizio e della mancanza di carichi di famiglia. Così è stato deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5506 dell’8 marzo 2011.
Nel caso di specie, una sentenza di primo grado del 2008 accoglieva l’impugnazione di licenziamento collettivo proposta da un lavoratore dipendente di un calzaturificio, con conseguente obbligo per il datore di lavoro di risarcire il danno con il pagamento delle retribuzioni non percepite nel periodo in cui il lavoratore era stato collocato in mobilità.
In secondo grado nulla cambia rispetto a quanto già deciso nel primo, poiché i giudici della Corte d’Appello rigettano i ricorsi incentrando la loro valutazione sul fatto che dalla comunicazione alla RSU e dal successivo accordo sindacale, emergeva come i dipendenti da collocare in mobilità fossero quelli dei reparti e uffici soggetti a chiusura definitiva, ovvero il reparto aggiunteria e l’ufficio amministrazione e, secondo quanto affermato dal datore di lavoro, il lavoratore era stato licenziato proprio perché appartenente all’ufficio amministrativo. Tuttavia, così com’era stato accertato già dal giudice di primo grado, il lavoratore non risultava più appartenente al reparto amministrazione. Il giudice aveva accertato, infatti, che da oltre un anno e mezzo il dipendente non era più fisicamente in tale reparto e che gli erano stati affidati compiti di portineria e centralino, con mansioni diverse da quelle normalmente previste per coloro che prestano la propria attività lavorativa nell’ufficio amministrazione.