La finalità del contratto di stage (tirocinio formativo) è quella di conseguire un’esperienza lavorativa pratica che per il tirocinante può essere un’importante opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro e per l’azienda ospitante un’opportunità per acquisire informazioni sui giovani prima dell’assunzione.
La legge che regola lo stage è la 196 del 24/6/1997 – art 18, attuata con DM 142/1998.
Per attivare uno stage è necessario che esista un contratto di stage basato sulla convenzione stipulata tra l’ente promotore ed il soggetto ospitante includente il progetto formativo stilato dal soggetto ospitante. Il progetto formativo deve essere firmato dal soggetto ospitante, dal tirocinante e dall’ente promotore.
La durata del tirocinio formativo ha dei limiti massimi stabiliti in base alla condizione scolastica e occupazionale del tirocinante e va dai 4 mesi per gli studenti di istituti scolastici secondari ai 24 mesi per i soggetti portatori di handicap.
Lo svolgimento del progetto formativo e il tirocinante sono seguiti dal tutor aziendale e dal tutor del soggetto promotore. Il tutor aziendale è un dipendente dell’azienda ospitante, il tutor del soggetto promotore è nominato dall’ente che promuove lo stage.
Lo stagista non ha diritto a una retribuzione, contributi previdenziali, ferie retribuite, maternità, congedi, indennità di malattia, scatti di anzianità, non è previsto nessun preavviso in caso di licenziamento o dimissioni. Ognuna delle parti può interrompere il rapporto di lavoro senza preavviso o onere alcuno.
L’eventuale rimborso spese forfettario non ha natura retributiva, tuttavia viene tassato come reddito assimilato a lavoro dipendente.
L’unico onere per l’ente promotore è il pagamento dell’assicurazione antinfortunistica obbligatoria all’INAIL ed una assicurazione privata per rischi diversi.
Il numero massimo di stagisti che ogni azienda può ospitare è stabilito in base al numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato (esclusi quelli a tempo determinato, i cocopro, i collaboratori etc):
– fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare un solo tirocinante;
– fra i 6 e 19 dipendenti, possono ospitare fino a due tirocinanti contemporaneamente;
– oltre i 19 dipendenti, gli stagisti non possono essere contemporaneamente più del 10% degli assunti.