{"id":552,"date":"2011-12-06T08:17:28","date_gmt":"2011-12-06T07:17:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bancacv.it\/blog\/?p=552"},"modified":"2013-03-22T11:58:59","modified_gmt":"2013-03-22T10:58:59","slug":"contratto-a-tempo-determinato-giurisprudenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jobscan.it\/index.php\/2011\/12\/contratto-a-tempo-determinato-giurisprudenza\/","title":{"rendered":"Contratto a tempo determinato: giurisprudenza"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-775\" title=\"tempo determinato\" alt=\"\" src=\"http:\/\/www.bancacv.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2011\/04\/tempo-determinato1.jpg\" width=\"232\" height=\"155\" \/>L&#8217;apposizione di un termine a un contratto di lavoro \u00e8 legittima solo nell&#8217;ipotesi in cui vi sia un nesso di causalit\u00e0 concreto e accertabile che colleghi le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (che consentono l&#8217;apposizione medesima e che devono essere specificate con precisione nel contratto di assunzione) e la singola assunzione e relativa posizione lavorativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 368\/2001, in particolare, prevede che <strong>l&#8217;apposizione del termine sia priva di effetto qualora non risulti, &#8220;direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1&#8221;. <\/strong>Tale onere di specificazione, che grava sul datore di lavoro e non pu\u00f2 ritenersi soddisfatto da un mero richiamo &#8220;testuale&#8221; delle ragioni legislativamente previste, esige che le ragioni siano esplicitate in concreto, con puntuale riferimento allo stipulando contratto e alla posizione lavorativa assegnata.<\/p>\n<p>Nella regolamentazione contrattuale, in sostanza,<strong> le ragioni giustificatrici l&#8217;apposizione del termine debbono essere riempite di contenuto<\/strong>, ci\u00f2, anche al fine di consentire il successivo controllo giurisdizionale sull&#8217;effettiva sussistenza delle stesse. Si tratta di un vero e proprio requisito essenziale della clausola contenente il termine e ne consegue che, ogniqualvolta tali ragioni risultino del tutto omesse, insufficientemente specificate, o soltanto tautologicamente richiamate, l&#8217;apposizione del termine \u00e8 priva di effetto per carenza di un elemento essenziale alla sua validit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Riguardo l\u2019interpretazione da dare alla disdetta intimata dal datore di lavoro al lavoratore per scadenza del termine, esistono posizioni contrastanti:<\/strong><\/p>\n<p>&#8211; La disdetta intimata dal datore di lavoro al lavoratore per scadenza del termine invalidamente apposto al contratto di lavoro <strong>non si configura come licenziamento<\/strong>, n\u00e9 \u00e8 soggetta alla relativa disciplina, attesa la specialit\u00e0 della normativa in materia di lavoro a tempo determinato, che ne determina la conversione in contratto a tempo indeterminato; ne consegue che, in tal caso, l&#8217;azione proposta dal lavoratore a propria difesa non si configura come impugnazione di licenziamento, n\u00e9 pu\u00f2 invocarne le tutele (reale e obbligatoria) ma come azione di nullit\u00e0 parziale, fatta salva l&#8217;ipotesi in cui il datore di lavoro, sul presupposto della conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non intimi un vero e proprio licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato. . (Trib. Salerno 16\/2\/2008)<\/p>\n<p>-In caso di contratto a termine convertito in contratto a tempo indeterminato, la dichiarazione del datore di lavoro di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine <strong>non pu\u00f2 essere altrimenti intesa che come volont\u00e0 di risolvere il rapporto e, quindi, come licenziamento<\/strong> con conseguente applicazione di tutta la relativa disciplina. (Trib. Milano 30\/10\/2007)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sottoscrizione &#8220;per ricevuta e accettazione&#8221; da parte del lavoratore della comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro a termine esprime il consenso per la cessazione definitiva dello stesso e comporta il rigetto della domanda di accertamento dell&#8217;illegittima apposizione del termine e di ripristino del rapporto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cessata di fatto la prestazione lavorativa con la scadenza del termine illegittimamente apposto, il lavoratore non ha l&#8217;onere di comunicare la volont\u00e0 di continuare a essere parte del rapporto a tempo indeterminato, n\u00e9 tale volont\u00e0 pu\u00f2 essere esclusa solo per la durata dell&#8217;intervallo intercorso dalla scadenza del termine, nel qual caso il datore di lavoro deve provare che il lavoratore, pur nella consapevolezza dell&#8217;illegittimit\u00e0 della clausola di apposizione del termine, abbia deciso di mantenere il silenzio inducendo cos\u00ec nella controparte l&#8217;affidamento di buona fede di una sua adesione alla cessazione definitiva del rapporto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;apposizione di un termine a un contratto di lavoro \u00e8 legittima solo nell&#8217;ipotesi in cui vi sia un nesso di causalit\u00e0 concreto e accertabile che colleghi le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (che consentono l&#8217;apposizione medesima e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":553,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17,19],"tags":[2,3,4,6,7,8,10,12,13,14,15,16],"class_list":["post-552","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contratti","category-diritto-del-lavoro","tag-banca-dati-curriculum","tag-cercare-lavoro","tag-cerco-lavoro","tag-gestione-risorse-umane","tag-lavoro","tag-mercato-del-lavoro-2","tag-mondo-del-lavoro-2","tag-ricerca-personale","tag-selezione-del-personale","tag-trova-lavoro","tag-trovare-lavoro","tag-trovo-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.jobscan.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/552","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.jobscan.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.jobscan.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jobscan.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jobscan.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=552"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.jobscan.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/552\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2759,"href":"https:\/\/www.jobscan.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/552\/revisions\/2759"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jobscan.it\/index.php\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.jobscan.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=552"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jobscan.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=552"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jobscan.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=552"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}