{"id":2241,"date":"2011-11-24T09:06:22","date_gmt":"2011-11-24T08:06:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bancacv.it\/blog\/?p=2241"},"modified":"2013-03-22T12:00:27","modified_gmt":"2013-03-22T11:00:27","slug":"il-profitto-non-e-giustificato-motivo-di-licenziamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jobscan.it\/index.php\/2011\/11\/il-profitto-non-e-giustificato-motivo-di-licenziamento\/","title":{"rendered":"Il profitto non \u00e8 giustificato motivo di licenziamento"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-2242\" title=\"Il profitto non \u00e8 giustificato motivo di licenziamento\" alt=\"\" src=\"http:\/\/www.bancacv.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2011\/11\/Sanzioni-disciplinari.jpg\" width=\"210\" height=\"158\" \/>In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la soppressione del posto di lavoro non pu\u00f2 essere considerata causa di recesso qualora le mansioni del lavoratore licenziato permangano e vengano ripartite fra gli altri lavoratori presenti in azienda.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo principio \u00e8 stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19616 del 26 settembre 2011.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di specie, i giudici della Corte d\u2019Appello rigettavano l\u2019impugnazione di una sentenza con la quale era stata dichiarata l\u2019invalidit\u00e0, per mancanza di giustificato motivo oggettivo, di un licenziamento intimato a un lavoratore, con successiva condanna dell\u2019azienda alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno provocatogli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I giudici d\u2019appello avevano infatti rilevato che non era stata provata la causa del recesso, vale a dire la soppressione del posto di lavoro occupato dal lavoratore licenziato, che vi era stata una riorganizzazione consistente nella ripartizione delle mansioni del licenziato a diverse unit\u00e0 lavorative, che il datore di lavoro non aveva fornito la prova dell\u2019impossibilit\u00e0 di reimpiego del dipendente licenziato in mansioni compatibili con le sue funzioni nell\u2019ambito dell\u2019azienda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contro questa decisione il datore di lavoro propone ricorso in cassazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In sintesi, il ricorrente sostiene che nella facolt\u00e0 del datore di sopprimere il posto di lavoro del dipendente licenziato non vi \u00e8 l\u2019obbligo di sopprimerne anche le mansioni, inoltre l\u2019onere di dimostrare l\u2019impossibilit\u00e0 di adibire il lavoratore a mansioni alternative si considera assolto se quest\u2019ultimo non le indica tra quelle presenti in azienda al momento del licenziamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Per i giudici della Corte di Cassazione tale motivo \u00e8 infondato, ed \u00e8 corretta l\u2019interpretazione dei giudici di merito. La Corte ricorda che il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della L. n. 604\/1966, \u00e8 determinato non da un generico ridimensionamento dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale, ma dalla necessit\u00e0 di procedere alla soppressione del posto di lavoro o del reparto cui \u00e8 addetto il singolo lavoratore, e tale soppressione non pu\u00f2 essere meramente strumentale a un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni economicamente sfavorevoli per l\u2019azienda.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, spetta al datore di lavoro dimostrare l\u2019impossibilit\u00e0 di utilizzare il lavoratore medesimo in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale. Non pu\u00f2 essere di conseguenza accolta la tesi del ricorrente, secondo cui \u00e8 a carico del dipendente l\u2019onere probatorio circa l\u2019esistenza di mansioni alternative, presenti in azienda al momento del licenziamento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la soppressione del posto di lavoro non pu\u00f2 essere considerata causa di recesso qualora le mansioni del lavoratore licenziato permangano e vengano ripartite fra gli altri lavoratori presenti in azienda. 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