In Italia, esiste una sostanziale differenza tra orario legale e orario contrattuale.
L’orario contrattuale è applicabile a coloro i quali sono iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto. L’orario legale è applicabile a tutti, salvo le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.
Per quei lavoratori il cui lavoro richiede un’applicazione assidua e continuativa è previsto il non assoggettamento alle norme che disciplinano l’orario di lavoro. Si tratta in particolare di:
a) il personale addetto ai lavori domestici;
b) il personale direttivo;
c) i venditori a domicilio, i commessi viaggiatori, compresi i piazzisti, i propagandisti, gli ispettori e simili;
d) i lavoratori le cui occupazioni richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Tuttavia, la prestazione lavorativa non contenuta nel normale orario di lavoro non può costituire una pretesa illimitata da parte del datore di lavoro.
Agli effetti del computo dell’orario di lavoro si considera il lavoro effettivo, ossia il periodo di tempo nel quale il lavoratore esplica un’attività lavorativa.
Non vanno quindi compresi nell’orario di lavoro:
1) i riposi intermedi, purché siano prestabiliti ad ore fisse ed indicati negli orari esposti negli albi;
2) il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro, ad eccezione delle miniere e delle cave, per le quali la durata si computa dall’entrata all’uscita del pozzo;
3) le soste di lavoro di durata non inferiore a 10 minuti e complessivamente non superiori a due ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione.
L’orario normale di lavoro non può eccedere le 8 ore al giorno o le 40 ore settimanali di lavoro effettivo.
Va precisato che il sabato è normale giornata lavorativa. Qualora l’orario di lavoro sia disposto di 5 giorni lavorativi escludendo il sabato, le ore prestate di sabato diventano straordinarie solo se le ore complessive settimanali eccedono le ore settimanali definite dal contratto collettivo o superano le 40 ore complessive.