Le assenze dei lavoratore per malattia non giustificano il recesso dei datore di lavoro, in ipotesi di superamento dei periodo di comporto, ove l’infermità sia, comunque, imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro, in dipendenza della nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro, che abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza o di specifiche norme, incombendo, peraltro, al lavoratore l’onere di provare il collegamento causale fra la malattia che ha determinato l’assenza ed il carattere morbigeno delle mansioni espletate (Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, Sentenza n.7730/2004).
Secondo la Cassazione le assenze per malattie, collegate con lo stato di invalidità, non possono essere incluse nel periodo di comporto, ai fini dei diritto alla conservazione dei posto di lavoro se l’invalido sia stato adibito a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche, in quanto l’impossibilità della prestazione lavorativa deriva, in tale caso, dalla violazione, da parte del datore di lavoro, del prospettato obbligo di tutelare l’integrità fisica del lavoratore, che è gravato, tuttavia, dell’onere di provare gli elementi oggettivi della fattispecie sulla quale si fonda la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, dimostrandone, quindi, l’inadempimento, nonché il nesso di causalità tra l’inadempimento stesso, il danno alla salute e le assenze dal lavoro, che ne conseguano.