L’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03, ha disposto l’iscrizione alla Gestione Separata INPS, a decorrere dal 1° gennaio2004, dei lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.
Alla luce delle disposizioni dell’art. 2222 del Codice Civile sul contratto d’opera, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.
Rispetto al co.co.co e al co.co.pro, il lavoro autonomo occasionale si distingue per:
– la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente;
– la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto episodico dell’attività lavorativa;
– il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.
OBBLIGO DI ISCRIZIONE
I lavoratori sono tenuti ad iscriversi alla Gestione se il rapporto lavorativo supera i 30 giorni e/o i 5.000 euro nel corso dell’anno solare con lo stesso committente.
Se nessuno dei due limiti è superato il collaboratore non è tenuto a iscriversi alla Gestione.
BASE IMPONIBILE
I primi 5.000 euro annui costituiscono una soglia di esenzione dall’obbligo contributivo.
I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati fra i “redditi diversi”, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. l del TUIR. L’imponibile fiscale è ricavato per differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.
Quindi l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.
CONTRIBUTO, VERSAMENTO, DENUNCIA
Ai lavoratori autonomi occasionali si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale ed accredito contributivo.