Contratti di lavoro — 14 Gennaio 2013

Si parla di lavoro a tempo parziale (part-time) quando si è in presenza di un contratto di lavoro subordinato con un orario ridotto rispetto a quello normale previsto dal contratto.

Il lavoro a tempo parziale può svolgersi secondo tre diverse modalità:
– se viene svolto per tutti i giorni della settimana con orario limitato (ad es. 4 ore al giorno);
– se riguarda solo alcuni periodi predeterminati della settimana, del mese oppure ndll’anno (solo il sabato, una settimana al mese etc);
– se è composto dalle modalità orizzontale e verticale (sabato metà giornata)

Il contratto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto e devono essere indicate la mansione del lavoratore, la durata della prestazione, l’ articolazione e la distribuzione dell’orario di lavoro.

Il contratto di lavoro a tempo parziale è compatibile sia con i contratti a contenuto formativo, come i contratti di inserimento e l’apprendistato, che con quelli di lavoro a tempo determinato.

Per quanto riguarda il trattamento normativo, il lavoratore part time gode delle stesse garanzie e diritti di chi lavora a tempo pieno con uguali ferie, congedi di maternità e trattamento della malattia e dell’infortunio.

La sua remunerazione oraria è, di norma, la stessa del lavoratore full time. Retribuzione, trattamenti per malattia, infortunio e maternità sono calcolati  in proporzione alle ore lavorate.
Il periodo di lavoro prestato a tempo parziale, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, è valutato come servizio a tempo pieno, mentre l’importo del trattamento di pensione è calcolato in proporzione all’orario effettivamente lavorato.

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