Contratti di lavoro — 26 Novembre 2012


Il lavoro a domicilio
rappresenta una forma particolare di lavoro dipendente a cui si applicano condizioni simili al lavoro subordinato.
La particolarità consiste nel fatto che il lavoro è svolto presso il domicilio del lavoratore anziché presso i locali dell’azienda.

Con la legge n. 877/73 e successive modifiche e integrazioni, si sono riconosciute particolari tutele a questa forma di lavoro grazie anche all’istituzione di commissioni per il lavoro a domicilio.

Nel lavoro a domicilio il lavoratore può avvalersi dell’ausilio dell’opera dei membri della famiglia, ma non di manodopera salariata.

L’assunzione può avvenire solo tramite i Centri per l’Impiego, presso i quali è istituito un registro dei lavoratori a domicilio dove sono iscritti i lavoratori che ne fanno richiesta.

I datori di lavoro che intendono commissionare del lavoro a domicilio devono iscriversi ad un apposito registro istituito presso la Direzione provinciale del Lavoro.

La retribuzione dei lavoratori a domicilio deve essere determinata sulla base di tariffe di cottimo pieno stabilite dai contratti collettivi della categoria di riferimento, o in mancanza di indicazioni in questi da una commissione decisa a livello regionale.

Anche i contributi a carico dei lavoratori a domicilio e le prestazioni previdenziali sono gli stessi corrisposti alla generalità dei lavoratori dipendenti, tranne anche qui per alcune peculiarità legate alla natura del loro rapporto di lavoro. In particolare i lavoratori a domicilio sono esclusi dalla applicazione della normativa CIG.

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