Per i lavoratori dipendenti le ferie sono giornate di astensione dal lavoro, pagate per diritto al 100% del salario lavorativo e quantificate annualmente per norma o contratto.
La Costituzione Italiana stabilisce che ogni lavoratore ha diritto personale e inalienabile ad un periodo di ferie al quale non può rinunciare e di cui deve fruire.
Per legge, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, che non può essere sostituito con attribuzioni economiche.
Tuttavia, nell’ipotesi di estinzione del diritto alle ferie per impossibilità della prestazione, il lavoro prestato al di là della misura contrattualmente stabilita deve essere retribuito.
Le ferie maturano durante il periodo di malattia, atteso che il diritto del lavoratore alle ferie annuali non ha solo la funzione di corrispettivo della prestazione lavorativa, ma soddisfa anche esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, consentendo allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale tutelando il suo diritto alla salute, nell’interesse dello stesso datore.
Il principio secondo cui la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospende il decorso non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni per l’individuazione delle quali occorre avere riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati e alla loro incompatibilità con l’essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie.
Non è il dipendente, ma l’imprenditore, nell’esercizio del proprio potere di organizzazione a dover stabilire la data o il periodo di godimento delle ferie da parte del prestatore; al lavoratore compete soltanto la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale.
Qualora il datore di lavoro disponga di propria iniziativa le ferie del lavoratore senza che le stesse rispondano a un’esigenza del lavoratore, quest’ultimo avrà senza dubbio la facoltà di far presente al datore di lavoro le proprie esigenze, ed eventualmente, qualora la disposizione del datore di lavoro sia arbitraria e illegittima, opporsi a essa anche rifiutandosi di usufruire delle ferie e pretendendo di rendere la propria prestazione lavorativa, chiedendo di godere delle stesse in un periodo differente o programmandole con un congruo anticipo