Norme e tributi — 12 Dicembre 2011

Il lavoratore può dimettersi senza preavviso, quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.

La giurisprudenza ha riconosciuto alcune ipotesi di giusta causa, facendo riferimento a gravi inadempimenti da parte del datore di lavoro, come ad esempio:
– l’omessa corresponsione della retribuzione;
– l’omesso versamento dei contributi previdenziali;
– le molestie sessuali;
– la dequalificazione professionale.

In tutti questi casi poiché il recesso è stato determinato da un comportamento colpevole del datore di lavoro, il lavoratore che recede per giusta causa mantiene il diritto a percepire l’indennità sostitutiva del mancato preavviso.
L’indennità sostitutiva del mancato preavviso spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario alla ricerca di una nuova occupazione, tenuto conto che l’interruzione del rapporto è imputabile al datore di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro neghi l’esistenza di una giusta causa alla base del recesso del lavoratore, rifiutandozi di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso o, addirittura, trattenendo delle somme a titolo di mancato preavviso, il lavoratore potrà agire in giudizio per chiedere l’accertamento della giusta causa delle dimissioni ed ottenere il riconoscimento del diritto a percepire tale indennità e/o alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto dal datore di lavoro.

Per tutelare i propri diritti, il lavoratore deve inviare, tempestivamente, una lettera al datore di lavoro, con cui comunica la sua volontà di dimettersi per giusta causa, indicando le motivazioni che hanno determinato il recesso.

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