In tema di licenziamenti collettivi per riduzione del personale e di collocamento in mobilità, la procedura disciplinata dall’art. 4 della L. 223/1991 è volta a consentire una proficua partecipazione dei sindacati alla gestione della crisi e a rendere trasparente il processo decisionale del datore di lavoro, in funzione della tutela non soltanto degli interessi delle organizzazioni sindacali, ma anche dell’interesse pubblico, correlato all’occupazione in generale ed ai costi della mobilità, e dell’interesse dei lavoratori alla conservazione del posto di lavoro.
Gli adempimenti formali prescritti dalla suddetta legge devono, dunque, considerarsi inderogabili: il mancato o irregolare assolvimento degli stessi determina insanabilmente l’inefficacia di tutti gli atti successivi ed, in particolare, del licenziamento, a nulla rilevando che tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali sia stato comunque raggiunto un accordo.
Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 19233 della sezione lavoro Cassazione del 21 settembre 2011.
Nel caso di specie il datore di lavoro aveva provveduto a comunicare la propria intenzione di procedere ad una riduzione del personale e collocare i lavoratori in esubero in mobilità alle sole associazioni sindacali, omettendo di inviare la comunicazione di avvio della procedura anche alle rappresentanze sindacali aziendali. Inoltre, una volta esaurita la procedura e comunicati ai lavoratori i provvedimenti di recesso, aveva omesso di trasmettere agli uffici del lavoro competenti la comunicazione prevista dal comma 9 dell’art. 4, recante l’elenco dei lavoratori licenziati e la specificazione dei criteri adottati nella scelta degli stessi.
Nel respingere le richieste di uno dei lavoratori, volte ad ottenere la declaratoria di inefficacia del licenziamento intimatogli e la reintegrazione nel posto di lavoro, il giudice di merito aveva ritenuto che le omissioni procedurali del datore di lavoro dovessero ritenersi sanate ai sensi degli artt. 156 e 157 c.p.c., atteso che tutto il procedimento per il licenziamento collettivo e l’esito di esso erano stati condivisi ed approvati dalla RSA
Tale verdetto viene capovolto dalla Cassazione. È, infatti, assolutamente pacifico che, per ovviare a mancanze procedurali previste dalla L. 223/91, non si possa fare ricorso ai principi generali del codice di procedura civile. L’omessa comunicazione alle RSA è un vizio che si trasmette a tutti gli atti successivi, invalidando la procedura e rendendo inefficaci i licenziamenti, senza che possa in alcun modo rilevare, ai fini di sanare detta mancanza, la successiva stipulazione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali.