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 |  By In Contratti di lavoro, Trova lavoro

I tirocini formativi (stage)

Con l’art. 11 del  D.L. n.138 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.188 del 13/08/2011), rubricato “Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini”, vengono introdotte importanti modifiche riguardo gli stage aziendali.

“I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.”

Le regole dei tirocini:

  • il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro
  • il tirocinio può essere previsto solo per le attività che necessitano di un periodo formativo
  • il tirocinante non può sostituire contratti a termine, personale in malattia, ferie o maternità né ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale
  • il tirocinante non può svolgere funzioni che non rispettino gli obiettivi del tirocinio
  • l’azienda non può realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante

Come funziona:

  • Il giovane individua l’azienda (o, viceversa, l’azienda seleziona il giovane) presso la quale effettuare il tirocinio e concorda con questa il progetto formativo.
  • L’azienda, in accordo con il giovane tirocinante, predispone la documentazione per il tirocinio e firma la convenzione con il soggetto promotore (Centri per l’Impiego, Enti Bilaterali, associazioni sindacali/datoriali, soggetti privati senza scopo di lucro, Università).
  • Il soggetto promotore comunica l’attivazione del tirocinio ad uno dei Centri dell’impiego della Toscana, allegando convenzione e progetto formativo concordato e firmato dal giovane ed effettua le comunicazioni previste dalla legge.
  • I Centri per l’Impiego raccolgono le domande e fanno le istruttorie di ammissibilità per la concessione del rimborso (ove previsto), valutando anche il progetto formativo.
  • Dove è previsto un rimborso, la Regione riceve dai Centri per l’Impiego i tirocini ammissibili e invia al soggetto ospitante (azienda) e al giovane la conferma dell’impegno a rimborsare al tirocinante, tramite l’azienda, il contributo previsto.
  • A conclusione del periodo di tirocinio, la Regione rimborsa il soggetto ospitante (datore di lavoro).

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