Con l’art. 11 del D.L. n.138 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.188 del 13/08/2011), rubricato “Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini”, vengono introdotte importanti modifiche riguardo gli stage aziendali.
“I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.”
Le regole dei tirocini:
- il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro
- il tirocinio può essere previsto solo per le attività che necessitano di un periodo formativo
- il tirocinante non può sostituire contratti a termine, personale in malattia, ferie o maternità né ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale
- il tirocinante non può svolgere funzioni che non rispettino gli obiettivi del tirocinio
- l’azienda non può realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante
Come funziona:
- Il giovane individua l’azienda (o, viceversa, l’azienda seleziona il giovane) presso la quale effettuare il tirocinio e concorda con questa il progetto formativo.
- L’azienda, in accordo con il giovane tirocinante, predispone la documentazione per il tirocinio e firma la convenzione con il soggetto promotore (Centri per l’Impiego, Enti Bilaterali, associazioni sindacali/datoriali, soggetti privati senza scopo di lucro, Università).
- Il soggetto promotore comunica l’attivazione del tirocinio ad uno dei Centri dell’impiego della Toscana, allegando convenzione e progetto formativo concordato e firmato dal giovane ed effettua le comunicazioni previste dalla legge.
- I Centri per l’Impiego raccolgono le domande e fanno le istruttorie di ammissibilità per la concessione del rimborso (ove previsto), valutando anche il progetto formativo.
- Dove è previsto un rimborso, la Regione riceve dai Centri per l’Impiego i tirocini ammissibili e invia al soggetto ospitante (azienda) e al giovane la conferma dell’impegno a rimborsare al tirocinante, tramite l’azienda, il contributo previsto.
- A conclusione del periodo di tirocinio, la Regione rimborsa il soggetto ospitante (datore di lavoro).