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 |  By In Norme e tributi

CIGS e svolgimento di altra attività lavorativa

Il lavoratore che gode del trattamento salariale di CIGS è obbligato a comunicare preventivamente all’INPS lo svolgimento di una qualsiasi altra attività lavorativa che possa potenzialmente produrre reddito, ed è irrilevante che l’attività stessa non sia né prevalente né remunerativa; di conseguenza, non è dovuta dall’Istituto previdenziale la prova relativa alla concreta produzione di reddito conseguente all’esercizio di tale attività. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13577/2011.

Nel caso di specie, l’INPS ricorreva per Cassazione dopo che i giudici di merito avevano rigettato un suo appello avverso una sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione di un lavoratore a un decreto ingiuntivo riguardante la restituzione di quanto corrisposto a titolo di CIGS: la decadenza dal beneficio era conseguente alla mancata comunicazione all’INPS del contemporaneo svolgimento dell’attività di coltivazione di un fondo.

Per i giudici di merito, l’art. 8 del DL 86/1988 ha la finalità di evitare l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in caso di svolgimento di una qualsiasi attività redditizia e pertanto l’INPS avrebbe dovuto provare che da tale attività il lavoratore ricavasse un reddito tale da escludere il diritto all’integrazione salariale.

Nel ricorso in Cassazione, l’INPS afferma che la Corte d’Appello ha sbagliato ad attribuirgli l’onere di provare la redditività dell’attività svolta nello specifico dal lavoratore e di cui non era stata data preventiva comunicazione. Nel ricorso, si afferma che il lavoratore è obbligato a comunicare preventivamente all’INPS lo svolgimento di qualunque tipo di attività lavorativa che, in astratto, secondo le regole di comune esperienza, sia idonea a produrre reddito. Per la Cassazione il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La Cassazione precisa che il trattamento di CIGS è compatibile solo con lavori temporanei e saltuari e comunque previa comunicazione all’INPS e che la mancata comunicazione preventiva è sanzionata con la decadenza del trattamento di integrazione salariale, poiché tale comunicazione è essenziale per consentire all’INPS di verificare la compatibilità dell’attività svolta con i presupposti dell’integrazione salariale

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