Norme e tributi — 16 Giugno 2011

Il libro unico assolve all’essenziale funzione di documentare al lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell’impresa.

Il libro unico del lavoro a differenza del libro matricola non si configura più come il principale strumento di contrasto al lavoro sommerso, bensì come il mezzo attraverso il quale il personale ispettivo prende atto dell’organico dell’azienda e verifica la correttezza e la regolarità della gestione datoriale dei rapporti lavorativi.

La funzione di consentire il controllo sulla regolarità dell’instaurazione dei rapporti di lavoro è, invece, prevalentemente affidata alla comunicazione preventiva di assunzione trasmessa in via telematica ai Servizi per l’impiego.

Devono essere iscritti nel libro unico i dati relativi a:
– lavoratori subordinati;
– collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto;
– collaboratori coordinati e continuativi occasionali (c.d. “mini co.co.co.”);
– associati in partecipazione con apporto lavorativo esclusivo o misto (ossia di capitale e lavoro).

Sono, invece, esclusi dalle registrazioni sul libro unico del lavoro i dati riguardanti:
– i lavoratori domestici;
– i soci lavoratori di società cooperative e di ogni altro tipo di società;
– i collaboratori e i coadiuvanti delle imprese familiari;
– i coadiuvanti/coadiutori delle imprese commerciali e artigiane;
– i lavoratori autonomi titolari di partita IVA;
– i lavoratori autonomi occasionali, la cui attività sia riconducibile all’art. 2222 c.c.;
– gli agenti e i rappresentanti individuali che esercitino l’attività in forma di impresa;
– gli associati in partecipazione, che svolgano l’attività in forma imprenditoriale o quale parte della propria attività di impresa o lavoro autonomo;
– i titolari di borse di studio;
– gli stagisti;
– i tirocinanti di studi professionali.

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