La possibilità di assoggettare a un’imposta sostitutiva di IRPEF ed addizionali, pari al 10%, i compensi legati all’incremento della produttività aziendale, costituisce la principale agevolazione fiscale riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente nel corso degli ultimi anni.
Anche per il 2011, è previsto un regime fiscale agevolato, nel limite di 6.000 euro sulle somme correlate ad incrementi di produttività, erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 40.000 euro.
L’agevolazione fiscale di cui si tratta è subordinata alla circostanza che le retribuzioni premiali siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, anche preesistenti, purché in corso di efficacia.
Pertanto, mentre in precedenza il riconoscimento, o meno, della detassazione sul salario di produttività dipendeva esclusivamente dalle valutazioni effettuate, in piena autonomia, dal datore di lavoro, ora tali valutazioni devono trovare conferma in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale.
I premi di produttività possono trovare la loro fonte anche in accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartaceo essendo sufficiente che il datore di lavoro attesti nel modello CUD che le somme sono state erogate a fronte di incrementi di produttività, in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale, della cui esistenza, ove richiesto, dovrà essere fornita la prova.
Al fine di mantenere l’efficacia delle intese raggiunte in passato a livello nazionale, si è, inoltre, affermata la possibilità di stipulare appositi accordi territoriali quadro o aziendali, che disciplinino la materia recependo i contenuti dei CCNL di riferimento.