I lavoratori dipendenti, a fronte dell’attività svolta, percepiscono una retribuzione. Tutte le somme e i valori che i datori di lavoro erogano ai dipendenti costituiscono, sotto il profilo fiscale, redditi da lavoro dipendente.
Il reddito lordo rappresenta la retribuzione sulla quale sono calcolati i contributi previdenziali.
Il contributo è per definizione obbligatorio, in quanto dovuto per legge indipendentemente da eventuali accordi tra le parti. I contributi vengono calcolati in percentuale sulla retribuzione: una parte è a carico dell’azienda e una parte è a carico del lavoratore.
L’INPS è tenuto a riscuotere i contributi dovuti per i seguenti tipi di assicurazioni:
– IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) contributi validi per la pensione
– DS ((Disoccupazione);
– CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari);
– CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria);
– Mobilità;
– Malattia e Maternità.
CALCOLO CONTRIBUTIVO
I contributi si calcolano percentualmente sulla retribuzione lorda del lavoratore.
La misura dei contributi è determinata dalla natura dell’attività esercitata dall’azienda, dalla posizione dei lavoratori in azienda e dalla retribuzione imponibile.
L’aliquota media a carico ditta è pari al 32,70% della retribuzione lorda per la generalità dei lavoratori dipendenti.
La quota a carico del dipendente è normalmente pari al 9,19% della retribuzione.
RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Ai fini del calcolo dei contributi, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore percepisce dal datore di lavoro in denaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi ritenuta.
Sono escluse dalla retribuzione imponibile:
– le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR);
– le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori;
– i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
– le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge;
– le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni della cosiddetta “previdenza e assistenza complementare” e quelle erogate dalle Casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui;
– i proventi derivanti da polizze assicurative;
– i compensi erogati per conto terzi;
– le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali (cd. contrattazione “di secondo livello”).
– trattamenti di famiglia;
– gli accantonamenti alle Casse edili;
– i contributi e le somme a carico del datore di lavoro a finanziamento delle cosiddette “forme pensionistiche complementari”;
– le polizze assicurative inerenti rischi professionali;
– le erogazioni liberali ed i sussidi occasionali per un importo non superiore nell’anno a € 258,23;
– il vitto e le indennità sostitutive fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29 corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo e ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
– le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti;
– l’utilizzo delle opere e dei servizi che il datore di lavoro mette a disposizione della generalità dei dipendenti e dei familiari, per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, culto, assistenza sociale e sanitaria;
– le somme erogate per borse di studio, asili nido e colonie climatiche a favore dei familiari dei dipendenti;
– l’assegnazione di azioni ai dipendenti, entro determinati limiti;
le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupier) nella misura del 25% dell’ammontare;
– i fringe benefits in genere, entro il tetto di 258,23 euro. Se il valore è superiore, concorre interamente alla formazione della retribuzione imponibile;
– le indennità per le trasferte fuori dal comune sede di lavoro entro determinati limiti;
nelle trasferte nel comune sede di lavoro, i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore;
– le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti nella misura del 50%, per un importo complessivo annuo non superiore a 1.549,37 euro per il territorio nazionale e di 4.648,11 euro per l’estero;
– le pensioni e gli assegni ad esse equiparati, gli interessi su crediti di lavoro dipendente e la rivalutazione monetaria sono sempre esclusi dalla base imponibile contributiva.
MINIMALE IMPONIBILE
La legge prevede che la retribuzione lorda sulla quale sono calcolati i contributi previdenziali non possa essere inferiore ad un determinato importo stabilito dai contratti collettivi o direttamente dalla legge stessa.
Per l’anno 2011 il minimale, per la generalità dei lavoratori, è stato stabilito in 44,49 euro giornalieri. Per i lavoratori a part-time il minimale è calcolato in ore. Il minimale orario per l’anno 2011 è di 6,67 euro.
MASSIMALE IMPONIBILE
I contributi sono dovuti sull’intera retribuzione che il lavoratore percepisce. Per i lavoratori che non hanno anzianità contributiva alla data del 31.12.1995 l’assicurazione pensionistica è dovuta solo fino ad massimale annuo, mentre le assicurazioni non pensionistiche sono dovute sull’intera retribuzione. Il massimale annuo si applica anche ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 1.1.1996 e che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo invece che retributivo.
Il massimale imponibile, per l’anno 2011, è pari a 93.622 euro.