La L. 335/95 (art. 2, c. 26) ha previsto l’iscrizione alla Gestione Separata dei liberi professionisti titolari di Partita Iva, così come definiti ai sensi dell’art. 53, c. 1 del TUIR.
Si possono quindi esaminare alcuni requisiti identificativi:
– contenuto artistico o professionale dell’attività di lavoro autonomo, secondo la definizione data dal TUIR;
– autonomia del lavoro: l’attività deve essere svolta senza vincoli di subordinazione, decidendo autonomamente tempi, modalità e mezzi necessari per l’esecuzione;
– abitualità e professionalità del lavoro: questa condizione si ritiene realizzata quando il soggetto pone in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati ad un risultato, soprattutto se svolti nei confronti di una pluralità di soggetti. Non occorre che tale attività sia esclusiva né prevalente, basta solo che sia abituale;
– natura non di impresa: l’attività di lavoro autonomo si caratterizza per la personalità della prestazione e per la prevalenza del fattore “lavoro” sul capitale, mentre nell’attività condotta sotto forma di impresa prevale il fattore “organizzazione” delle risorse produttive (beni, servizi e risorse umane). Si consideri comunque che ai fini fiscali (e quindi anche previdenziali) non si considera esercizio di arte e professione lo svolgimento delle attività elencate nell’art. 55 del TUIR (ex art. 51 – Redditi d’impresa). Viceversa sono sicuramente da inquadrare nel lavoro autonomo le attività protette da appositi albi professionali o che comunque richiedono un titolo abilitante per il loro esercizio;
– esercizio in forma associata, mediante la riunione di persone fisiche in associazioni senza personalità giuridica. Tale possibilità è espressamente prevista dall’art. 53, c. 1 del TUIR: ai fini fiscali tali associazioni sono equiparate alle società semplici (art. 5, c. 3, lett. c del TUIR) e ciascun professionista dichiara singolarmente la propria quota di partecipazione sul modello unico.
BASE IMPONIBILE
I liberi professionisti dichiarano i redditi provenienti dalla loro attività nel quadro RE (redditi da lavoro autonomo) o, in caso di esercizio in forma associata, nel quadro RH (redditi di partecipazione).
La base imponibile previdenziale è pari all’imponibile fiscale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi : è quindi definita per differenza fra i compensi percepiti e le spese di gestione, secondo i criteri previsti dall’art. 54 del TUIR (ex art. 50).
COMPENSI EROGATI A FAMILIARI
La L. 662/96 (art. 3, c. 21, lett. c) ha disposto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31/12/1996, i compensi corrisposti:
– al coniuge
– ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro
– agli ascendenti
dell’artista o professionista ovvero della società o associazione non sono più deducibili dal reddito complessivo. Ne consegue che tali compensi non costituiscono neanche più reddito imponibile per i percettori.
CONTRIBUTO
Il contributo alla Gestione Separata è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nell’anno di riferimento nei limiti del massimale previsto per l’anno stesso.
Per l’anno 2011 le aliquote vigenti sono:
– 17,00% per pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
– 26,72% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
Il massimale per l’anno 2011, su cui calcolare il contributo, è pari ad 92.147 euro.
Il contributo è interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest’ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l’intero importo.
VERSAMENTO
Poiché il contributo è rapportato al reddito conseguito nell’anno di riferimento e quest’ultimo è noto solo a consuntivo, il versamento avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti Irpef.
Il professionista deve pertanto versare rispettando queste scadenze:
– 16 giugno per il versamento del saldo e del primo acconto, pari al 40% dell’importo dovuto sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente e dagli accertamenti definitivi;
– 30 novembre per il versamento del secondo acconto, di importo pari al primo.