È imprenditore artigiano colui che svolge un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi escluse le attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, salvo il caso in cui siano solamente strumentali ed accessorie all’esercizio dell’impresa.
L’imprenditore artigiano deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
– Aver compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di autorizzazione da parte del tribunale all’esercizio dell’attività oltre il sedicesimo anno di età);
– Esercitare l’attività (anche manuale) personalmente in qualità di titolare dell’impresa artigiana, con lavoro proprio, ed eventualmente con l’ausilio dei propri familiari;
– Svolgere in modo abituale e prevalente il proprio lavoro manuale;
– Assumere la piena responsabilità dell’impresa con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
– Non superare i limiti dimensionali previsti dalla Legge 443/85.
ISCRIZIONE CESSAZIONE E VARIAZIONE
Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività artigiana, deve essere presentata domanda di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane.
Dal 1 aprile 2010 le aziende che operano nelle regioni che hanno recepito il sistema ComUnica, sono tenute ad iscriversi utilizzando le procedure informatiche o su supporto telematico.
Infatti, essendo la ComUnica l’unico strumento che tutte le imprese devono utilizzare per l’espletamento degli adempimenti di iscrizione, variazione e cancellazione, ha efficacia oltre che per il Registro Imprese, anche per l’Albo Imprese Artigiane.
La legge attribuisce all’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane valore costitutivo, e conferisce all’impresa la qualifica artigiana anche ai fini previdenziali e assistenziali.
Tale qualifica viene conservata dalla data di decorrenza dell’iscrizione sino a quella dalla quale ha effetto la cancellazione.
COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO
È stato definito un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo).
Tale reddito (14.552 euro) viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio).
Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale).
I contributi sono dovuti nei limiti di un reddito massimo imponibile (71.737 euro per i soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995).
Per artigiani e commercianti iscritti per la prima volta nella gestione dal 1.1.1996 (soggetti privi di anzianità contributiva) vige un diverso limite massimo di reddito ( 93.622 euro).
ALIQUOTE E CONTRIBUTI ARTIGIANI
L’aliquota contributiva è fissata al 20%. I collaboratori di età inferiore a 21 anni che lavorano prevalentemente all’interno dell’impresa godono di una riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive
Ai commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Inps spetta la riduzione del 50% dei contributi dovuti.
Sulla quota eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile di 43.042 euro e fino al massimale di reddito annuo imponibile, le aliquote contributive sono innalzate di un punto percentuale.
I titolari sono responsabili per il versamento dei contributi propri e dei propri collaboratori.