Il rapporto di lavoro subordinato è quel rapporto in cui le obbligazioni principali consistono, da un lato, nella prestazione di un’attività lavorativa da parte di un soggetto denominato lavoratore e, dall’altro lato, nella corresponsione di una retribuzione da parte di un soggetto, denominato datore di lavoro.
L’art. 2094 del codice civile definisce prestatore di lavoro subordinato chi “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
Dalla definizione codicistica emerge che i caratteri essenziali del rapporto di lavoro subordinato sono la collaborazione e la subordinazione. La prima è quel vincolo che lega un soggetto a partecipare fattivamente, anche se in vario modo, all’attività lavorativa di un altro soggetto. Per quanto riguarda la subordinazione, tale connotazione è presente solo quando il contenuto puntuale della prestazione lavorativa viene determinato non già dallo stesso soggetto che è preordinato a compierla, bensì da un soggetto esterno. I lavoratori subordinati, infatti, sono sottoposti a un vincolo in base al quale spetta al datore di lavoro e, in sue vece, ai suoi collaboratori gerarchicamente sovraordinati, il potere di impartire direttive e disposizioni che si reputino idonee a migliorare la produttività dell’impresa.
Il rapporto di lavoro autonomo, invece, è caratterizzato dalla gestione a proprio rischio e dall’organizzazione dell’attività lavorativa da parte dello stesso prestatore, il quale è del tutto libero di determinare sia l’oggetto, che il tempo, che il luogo della prestazione lavorativa. Il corrispettivo che gli spetta è stabilito, di regola, sulla base non tanto del tempo impiegato, bensì in considerazione dell’opera o del servizio fornito.