In caso di affitto d’azienda, il lavoratore che sia titolare di crediti relativi a un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla stipula del contratto d’affitto non può pretendere che l’affittuario provveda al loro soddisfacimento, in solido con il locatore.
Questo è quanto emerge da una sentenza del Tribunale di Firenze del 30 maggio 2011. Il comma 2 dell’art. 2112 c.c. stabilisce che il cedente e il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Ciò significa che il lavoratore titolare del credito può chiederne l’adempimento, per l’intero, sia al cedente sia al cessionario.
L’operatività di questa norma non è circoscritta all’ipotesi della compravendita, ma è applicabile tutte le volte si verifichi un mutamento nella titolarità dell’azienda, indipendentemente dallo strumento giuridico utilizzato, e quindi anche nelle ipotesi d’affitto, usufrutto, conferimento, ecc.
L’estensione al cessionario della responsabilità per i crediti vantati dal lavoratore presuppone, però, che si tratti di crediti derivanti da rapporti di lavoro in atto al momento del “trasferimento” e non è, quindi, applicabile ai crediti maturati nel corso di rapporti cessati ed esauritisi anteriormente a tale momento.
Resta salva l’applicabilità dell’art. 2560 c.c. che, nel trasferimento d’azienda, prevede la responsabilità dell’acquirente, in solido con l’alienante, per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori.
Però, mentre in base all’art. 2112 c.c., per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che comporti un mutamento nella titolarità dell’attività, anche temporaneo, la giurisprudenza ritiene che l’art. 2560 c.c. faccia riferimento al solo trasferimento d’azienda “a titolo definitivo”, non potendo trovare applicazione in caso di concessione in godimento del complesso aziendale, a titolo di usufrutto o di mero affitto.