L’art. 18 del D. Lgs. 276/2003, prevede il reato di somministrazione abusiva di manodopera o reato di mediazione illecita sul mercato del lavoro (appalto di manodopera). Tale reato ricorre in tutte quelle situazioni nelle quali un datore di lavoro anziché assumere direttamente il personale di cui ha bisogno per la propria attività, si avvale di forza lavoro fornita da un terzo (diverso da un’agenzia di lavoro espressamente autorizzata) i cui dipendenti svolgono la prestazione a favore del primo.
Sia il fornitore di manodopera sia l’utilizzatore sono punti con la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo.
L’intermediazione abusiva nelle prestazioni di lavoro era già prevista come reato nell’ordinamento giuridico nazionale dagli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 che punivano l’imprenditore e l’appaltatore con l’ammenda di lire 10.000 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Nel caso di somministrazione abusiva di manodopera si verifica la riconduzione automatica del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze dell’utilizzatore.
Il ricorso a forme di somministrazione di manodopera non è di per sé stesso contra legem.
E’ illecita l’interposizione:
– attuata da soggetto non autorizzato;
– posta in essere al di fuori dei limiti e delle condizioni previste dalla legge;
– elusiva di norme inderogabili di legge o di contratto a tutela dei lavoratori.